Art. 2.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti ai sensi dell'articolo 1, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dell'aspettativa per riduzione dei quadri degli ufficiali delle Forze armate.

 

Pag. 4